La PEC, acronimo di “Posta Elettronica Certificata”, è uno strumento davvero imprescindibile per le comunicazioni tra persone, professionisti, imprese ed Enti Pubblici.
Si tratta di un sistema informatico che permette di inviare e ricevere e-mail con lo stesso valore legale delle tradizionali raccomandate con ricevuta di ritorno, come stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n° 68 dell’11 Febbraio 2005 che ne disciplina l’utilizzo. Infatti, anche la PEC, così come la raccomandata, prova sia l’invio che il ricevimento della comunicazione. Inoltre, grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, il servizio PEC è in grado di garantire la certezza del contenuto non rendendo possibile nessun tipo di modifica né al messaggio né agli eventuali allegati.
Il termine “certificata” è dovuto al fatto che il gestore della casella PEC di cui il mittente è intestatario, una volta verificata la correttezza del messaggio, invia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale documentazione ad esso allegata. In egual modo, il gestore di Posta Elettronica Certificata del destinatario, dopo aver verificato l’attendibilità della comunicazione PEC, invia al mittente la ricevuta di consegna. Va comunque ricordato che una trasmissione può essere considerata posta “certificata” solo se la casella del mittente e quella del destinatario sono entrambe caselle PEC, altrimenti il sistema potrà fornire solo una parte delle funzionalità di certificazione previste e la e-mail non avrà valore probatorio.
Gli articoli 16 del D.L. n° 185 del 2008, 5 del D.L. n° 179 del 2012 e 37 del D.L. n° 76 del 2020 stabiliscono che i soggetti obbligati ad avere una casella di Posta Elettronica Certificata sono i seguenti:
In base a quanto stabilito dalla Legge n° 120 del 2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”, tutte le imprese individuali e le società che non hanno comunicato al Registro Imprese il proprio indirizzo PEC entro il 1° Ottobre 2020, o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d’ufficio, o per le quali il proprio domicilio digitale, seppur dichiarato, risulti inattivo, devono regolarizzare la propria posizione mediante comunicazione telematica al Registro Imprese competente per territorio. In caso di mancata comunicazione al Registro Imprese, la norma prevede l’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale ed una sanzione amministrativa come previsto dagli articoli 2630 e 2194 del codice civile;
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