Negli ultimi anni, il concetto di rischio nei luoghi di lavoro ha subito dei cambiamenti. Al fine di creare normative, mezzi di prevenzione e figure professionali in grado di far fronte alle “minacce” che incombono sui lavoratori durante lo svolgimento delle proprie mansioni, elementi come fonte di pericolo, fattore ed entità di rischio sono stati analizzati con più rigore. Per prevenire il verificarsi di un evento dannoso in azienda, è stata pensata l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi o DVR.

Cos’è il DVR?

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il prospetto che serve per identificare e valutare i rischi presenti in azienda e deve contenere le procedure e le misure di prevenzione e protezione idonee. Rappresenta un documento che le imprese devono obbligatoriamente redigere, custodire e esibire agli organi di controllo in caso di ispezione o richiesta di verifica. Il riferimento normativo per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro è il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), che stabilisce anche pesanti sanzioni per chi non rispetta quest’obbligo.

Il responsabile del DVR è il Datore di Lavoro: egli non può delegare questa attività ma, in ogni caso, può decidere di affidarsi a un tecnico specializzato nel campo della sicurezza sul lavoro per una consulenza mirata.
Insieme al datore di lavoro ci sono anche altre figure professionali che, a seconda dei casi previsti dalla legge, sono implicate nella redazione del DVR:

  • Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), che collabora con il Datore di lavoro per individuare i fattori di rischio, procedere alla valutazione dei rischi e individuare le misure per la sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro;
  • Medico Competente, che contribuisce a valutare i rischi specifici in relazione alla salute dei lavoratori ed effettua la sorveglianza sanitaria, ove necessaria, come misura di tutela della salute dei lavoratori;
  • Rappresentante dei Lavoratori (RLS), che è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

A cosa serve e come funziona il DVR?

Il documento di valutazione dei rischi è indispensabile per regolarizzare la posizione di ogni azienda, con almeno un dipendente, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Il DVR serve a valutare le probabilità di accadimento di un evento dannoso per i lavoratori, calcolare l’entità del danno che ne può derivare e suggerire concrete misure di prevenzione e protezione.

Prima di passare alla stesura del documento (in forma cartacea o digitale), è necessario raccogliere alcune informazioni circa l’attività oggetto di valutazione: numero di addetti, mansioni svolte, fasi del processo lavorativo, ecc.
Il documento, inoltre, deve contenere al suo interno:

  • anagrafica aziendale: tutti i dati dell’azienda;
  • organigramma del servizio di prevenzione e protezione: anagrafica delle figure professionali coinvolte nella redazione del DVR (RSPP, Medico competente, RLS, dirigenti, preposti);
  • descrizione del ciclo lavorativo: elenco di impianti, macchinari, attrezzature, sostanze chimiche impiegate, ecc.;
  • identificazione delle mansioni;
  • relazione sulla valutazione di tutti i rischi, che individua i pericoli presenti in ogni fase lavorativa e per ogni mansione individuata, i dipendenti esposti ai rischi specifici (rumore, vibrazioni, ecc. ), stima dell’esposizione e della gravità del danno;
  • programma delle misure di prevenzione e protezione, con le eventuali procedure da adottare per migliorare i livelli di sicurezza, i tempi di realizzazione e l’indicazione dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare;
  • programma degli interventi migliorativi necessari per aumentare i livelli di sicurezza.

Per chi è obbligatorio il DVR?

La normativa in vigore stabilisce che il Documento di Valutazione dei Rischi è obbligatorio per tutte le aziende che hanno almeno 1 dipendente o collaboratore (soci lavoratori, tirocinanti, lavoratori con contratti temporanei) e va redatto entro 90 giorni, nel caso di una nuova attività, o nell’immediato, quando un lavoratore entra in forza a un’impresa già avviata.
Le uniche realtà che sono esonerate dall’obbligo di redigere il DVR sono le aziende che non hanno dipendenti, ovvero: i liberi professionisti; le ditte individuali; le imprese familiari e le aziende con un solo socio lavoratore.

È importante ricordare che la mancata o incompleta elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi può comportare pesanti sanzioni per il Datore di Lavoro:

  • ammenda da un minimo di 3.000 € fino ad un massimo di 15.000 €, oltre a pene detentive fino a 8 mesi;
  • sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di reiterata mancanza di compilazione del DVR e mancata nomina dell’ RSPP;
  • modifica dei contratti subordinati aziendali: da tempo determinato, intermittente o somministrato a tempo indeterminato.

Spazio Impresa, avvalendosi del supporto di professionisti qualificati in materia, può fornirti tutta l’assistenza necessaria al fine di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi indispensabile per la tua azienda. Contattaci per ulteriori informazioni e per ottenere una consulenza senza impegno. Spazio Impresa è a tua disposizione.

it_ITIT